Massima: “È costituzionalmente illegittimo l’art. 2941 primo comma n. 1 c.c., nella parte in cui…

25 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – ITALIA CONDANNATA AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DI UNA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA SESSUALE
Lo scorso 25 novembre abbiamo celebrato la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il giorno precedente la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata condannata a risarcire i danni ad una donna, vittima di violenza sessuale, in conseguenza della mancata attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 26757/20, depositata il 24 novembre.
IL CASO GIUDIZIALE. Una cittadina italiana di origini rumene veniva aggredita, sequestrata e costretta con violenza e minacce a praticare e subire ripetutamente atti sessuali da parte di due cittadini rumeni, i quali, per tali fatti, venivano condannati in sede penale in via definitiva alla pena di dieci anni e sei mesi di reclusione oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione, in favore della vittima dei suddetti reati violenti, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 50.000,00 che, tuttavia, quest’ultima non riusciva ad ottenere in quanto i rei si erano resi latitanti. Pertanto, in data successiva, la vittima citava in giudizio dinanzi al Tribunale competente la Presidenza del Consiglio dei ministri affinché ne venisse dichiarata la responsabilità civile per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato e, in particolare, dell’obbligo ivi previsto a carico degli Stati membri di introdurre entro il primo luglio 2005 un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali, compreso il reato di violenza sessuale, nelle ipotesi in cui le medesime fossero impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti.
Il Tribunale adito accertava nel merito l’inadempimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE con condanna della medesima al pagamento in favore della vittima del reato della somma di € 90.000,00, oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese legali. Avverso tale pronuncia la Presidenza del Consiglio dei ministri interponeva gravame che, però, la Corte di appello competente accoglieva solo in parte, riformando unicamente la misura del risarcimento, ridotto a € 50.000,00 oltre accessori. Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE – CONDANNA AL RISARCIMENTO DANNI
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità dello Stato per omessa, incompleta o tardiva trasposizione di direttive eurounitaria nell’ordinamento interno, precisando che si tratta mancanza integra un illecito di natura contrattuale, che quindi genera un’obbligazione risarcitoria, i cui effetti pregiudizievoli sono da ristorare integralmente ai sensi dell’art 1223 c.c. oppure con valutazione equitativa del danno -non altrimenti dimostrabile nel suo preciso ammontare- ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Nel caso specifico, alla vittima da reato è stato riconosciuto un danno pari ad €.30.000,00# poiché la medesima già aveva percepito la somma di € 25.000,00# a titolo di indennizzo ex L. n. 122/2016[i], e successive modificazioni, in quanto vittima di reato intenzionale violento.
[i] Nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti è riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato (art. 11 L. 7 luglio 2016, n. 122).Il Prefetto, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la liquidazione dell’indennizzo, esprime un parere per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, a cui spetta il riconoscimento del beneficio.
[1] Nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti è riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato (art. 11 L. 7 luglio 2016, n. 122).Il Prefetto, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la liquidazione dell’indennizzo, esprime un parere per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, a cui spetta il riconoscimento del beneficio.