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DANNI DA INTERVENTO CHIRURGICO E CONSENSO INFORMATO: ESCLUSO IL RISARCIMENTO SE LA PAZIENTE NON DIMOSTRA CHE, SE ADEGUATAMENTE INFORMATA, LO AVREBBE RIFIUTATO

Nell’ipotesi di danni conseguenti ad un’intervento chirurgico senza che sia stata dimostrata la responsabilità del medico, è riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per la violazione del diritto all’autodeterminazione a condizione che il paziente alleghi e dimostri che, se fosse stato adeguatamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento. Così ha deciso la Corte di Cassazione civile con sentenza n°25875/20 del 16 novembre 2020.

IL CASO GIUDIZIALE

Una donna conveniva in giudizio l’Ospedale Gaslini ed un chirurgo per il risarcimento dei danni subiti per la perdita di capacità riproduttiva a seguito di intervento chirurgico per interruzione volontaria di gravidanza in assenza di valido consenso informato. La domanda veniva però rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello  in quanto entrambi gli organi giurisdizionali aditi ritenevano che l’attrice non avesse dimostrato che avrebbe rifiutato l’intervento se correttamente informata. La vicenda è dunque giunta all’attenzione della Suprema Corte.

DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Con la pronuncia in commento la Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo cui il paziente ha diritto al risarcimento per la violazione del diritto all’autodeterminazione a condizione che alleghi e dimostri che, se fosse stato adeguatamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento.

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso è stato rigettato in quanto anche la Suprema Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che, se adeguatamente informata, avrebbe interrotto la gravidanza.

 

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