Massima: “È costituzionalmente illegittimo l’art. 2941 primo comma n. 1 c.c., nella parte in cui…

CONTRATTO DI AGENZIA: E’ ILLEGITTIMA LA CLAUSOLA CHE PREVEDE LA RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI INCASSATE DALL’AGENTE SE IL CLIENTE NON RAGGIUNGE FATTURATO O DISDICE
L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nelle ipotesi previste dall’art. 1748 comma 6 c.c. ovvero nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. Sul tema si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n.18664/2020.
IL CASO
Un agente di commercio, conclusa la sua collaborazione con una primaria azienda del settore telecomunicazioni per fatto a quest’ultima imputabile, si era rivolto al Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento di nullità della clausola del mandato che prevedeva lo storno delle provvigioni nel caso in cui il cliente “attivato” non avesse raggiunto un determinato fatturato oppure avesse comunicato disdetta dal contratto entro i primi sei mesi.
COSA PREVEDE L’ART. 1748 COMMA 6 C.C.
In base all’art. 1748 comma 6 lo storno provvigionale è ammesso se:
- il contratto procacciato dall’agente non abbia esecuzione;
- tale mancata esecuzione sia dipesa da una causa non imputabile al preponente.
LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE
La Corte di Cassazione rileva che il punto dirimente ai fini del decidere è valutare se via sia stato o meno l’esecuzione del contratto (tra cliente terzo e preponente) in base alla norma codicistica (art. 1748 comma 6 c.c.).
Ne consegue che se il contratto procacciato dall’agente ha avuto esecuzione, allora non vi è spazio per uno storno provvigionale, posto che la norma non lo ammette.
Seguendo tale percorso logico-giuridico, la Cassazione esclude la validità delle clausole contrattuali che prevedono la possibilità di uno storno provvigionale per:
- mancato raggiungimento da parte del cliente di determinati volumi di spesa;
- disdetta del contratto entro sei mesi dall’attivazione.
In entrambe le ipotesi, infatti, il contratto ha avuto esecuzione.
Tali clausole, pertanto, sono nulle in quanto patti più sfavorevoli per l’agente, espressamente vietati dalla norma.
